Ufficio di Stato civile
Matrimonio
Per contrarre matrimonio in Italia è necessario ...
Unione Civile
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire ...
FAQ
Cos'è il regime patrimoniale?
Cosa sono le pubblicazioni di matrimonio? Le risposte trovateLe risposte potete trovare qua
Matrimonio
Per contrarre matrimonio in Italia è necessario essere in possesso dei requisiti stabiliti dal Codice Civile e aver richiesto e sottoscritto previamente le pubblicazioni di matrimonio presso il/i Comune/i di residenza degli sposi.
Due persone maggiorenni di sesso diverso possono contrarre matrimonio davanti all'Ufficiale di Stato civile (rito civile) o al parroco/ministro di culto (rito religioso): il rito civile si può tenere nel proprio Comune di residenza, in altro Comune italiano a scelta degli sposi (matrimonio su delega) oppure all’estero (si consiglia di contattare previamente la competente autorità estera per sapere quali documenti sono richiesti e se sono necessarie le pubblicazioni).
Se sei residente nel Comune di Merano contatta telefonicamente (0473 250149/242) o via e-mail ([email protected]) l'ufficio matrimoni oppure recati direttamente allo sportello dello Stato civile durante gli orari di apertura (lunedì-venerdì 8.30-12.00; giovedì 8.30-13.00; 14.00-17.30):
• per richiedere le pubblicazioni di matrimonio per un matrimonio civile/religioso da celebrarsi a Merano oppure in altro Comune italiano;
• per concordare la data e il luogo della celebrazione per il rito civile a Merano;
• per ritirare il nulla osta per il parroco/ministro di culto se il rito è religioso.
Matrimonio civile
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del Codice Civile. Possono contrarre matrimonio civile le cittadine e i cittadini italiani/e e stranieri/e che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni. I matrimoni vengono celebrati nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale dello Stato civile: le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi sono regolate dalla delibera della Giunta comunale n. 408 del 12/12/2023 e dal disciplinare del Comune di Merano. Nel giorno stabilito l'Ufficiale dello Stato civile (Sindaco o suo/a delegato/a) celebra il matrimonio nella Casa comunale alla presenza obbligatoria di due testimoni maggiorenni.
Matrimonio concordatario e matrimoni con effetti civili di altri culti ammessi
Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero un matrimonio cattolico religioso che produce effetti civili) o un matrimonio con effetti civili di altri culti ammessi deve comunque richiedere le pubblicazioni di matrimonio al proprio Comune di residenza, allegando all’apposita richiesta il documento redatto dal parroco/ministro di culto con il quale si richiedono all’Ufficiale di Stato civile le pubblicazioni civili. Eseguite con successo le pubblicazioni, gli sposi dovranno ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'ufficio di Stato civile e consegnarlo al parroco/ministro di culto che ne ha fatto richiesta.
Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco/ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato civile del Comune in cui questo è stato celebrato.
Celebrazione del matrimonio
La celebrazione del matrimonio civile è possibile nelle seguenti sedi:
• nella Casa comunale di Merano davanti all'Ufficiale dello Stato civile;
• presso la Casa comunale di un Comune diverso da quello dove è stata presentata la richiesta di pubblicazione (celebrazione del matrimonio su delega);
• in un luogo diverso dalla Casa comunale dove si trova la parte impedita a muoversi o in imminente pericolo di vita e quindi nell’impossibilità di recarsi alla Casa comunale (art. 110 Codice Civile);
• all'estero, nei luoghi indicati dalla legislazione del paese straniero.
Costi e sale
Le celebrazioni civili presso il Comune di Merano si tengono al mattino dal martedì al venerdì (residenti e non) e di sabato (solo residenti) nella sala comunale o presso il Castello principesco. Il costo varia a seconda del luogo e della residenza: per i/le residenti la sala comunale è a uso gratuito, il Castello ha un costo di affitto di € 200,00; per i/le non residenti la sala comunale ha un costo di € 300,00 e il Castello di € 600,00.
CASI PARTICOLARI
Nubendo/a minorenne
È necessaria l'autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal Tribunale dei Minorenni competente in relazione al luogo di residenza del/della minore.
Nubendo/a straniero/a con residenza in Italia
Un/a cittadino/a straniero/a residente in Italia può contrarre matrimonio nel nostro Paese secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato civile, al parroco o al ministro di culti acattolici ammessi. Gli/le stranieri/e che risiedono in Italia devono sempre richiedere le pubblicazioni di matrimonio all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza. È necessario il nulla osta al matrimonio rilasciato in base all’articolo 116 del Codice Civile (o certificato di capacità matrimoniale in base alla Convenzione di Monaco del 1980), emesso dall'autorità competente del paese di provenienza (Consolato straniero in Italia oppure autorità consolare all’estero) e legalizzato, rilasciato in lingua italiana o tedesca o, se redatto in un'altra lingua, tradotto.
Se coloro che vogliono contrarre matrimonio, i/le testimoni o solo uno/a di essi/e non comprendono né la lingua italiana né quella tedesca devono avvalersi di un/un’interprete (munito/a di documento identificativo) sia per le pubblicazioni sia per il matrimonio, al reperimento del/della quale devono provvedere gli sposi stessi.
Nubendo/a straniero/a senza residenza in Italia
Cittadini/e stranieri/e senza fissa residenza in Italia possono contrarre matrimonio nel nostro Paese, secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato civile, al parroco o al ministro dei culti acattolici ammessi. È necessario il nulla osta al matrimonio rilasciato in base all’articolo 116 del Codice Civile (o certificato di capacità matrimoniale in base alla Convenzione di Monaco del 1980) e legalizzato, emesso dall'Autorità competente del Paese di provenienza (Consolato straniero in Italia oppure autorità consolare all’estero), rilasciato in lingua italiana o tedesca o, se redatto in un'altra lingua, tradotto. I documenti necessari hanno una validità di sei mesi e devono pervenire (per posta o consegnati personalmente allo sportello) in originale all’ufficio almeno uno/due mesi prima dalla data di matrimonio desiderata, previa formale richiesta per contrarre matrimonio in questo Comune da far pervenire invece tra i 6 e i 2 mesi prima delle nozze: solo allora la data di matrimonio verrà confermata agli sposi e concordato un altro appuntamento per la firma di un verbale di dichiarazione pubblica sul possesso dei requisiti stabiliti dal Codice Civile per contrarre matrimonio. Le pubblicazioni non sono necessarie.
Se coloro che vogliono contrarre matrimonio, i/le testimoni o solo uno/a di essi/e non comprendono né la lingua italiana né quella tedesca devono avvalersi di un/un’interprete (munito/a di documento identificativo) sia per le pubblicazioni sia per il matrimonio, al reperimento del/della quale devono provvedere gli sposi stessi.
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Per contrarre matrimonio è necessario richiedere previamente al/ai Comune/i di residenza le pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni vanno affisse sull’albo pretorio del/dei Comune/i di residenza corrente/i degli sposi per almeno 8 giorni consecutivi, senza che vi siano opposizioni alcune. La celebrazione del matrimonio può avere luogo solo a partire dal quarto giorno successivo alla fine della pubblicazione e non oltre il 180° giorno. Se si supera tale scadenza, la richiesta di pubblicazioni completa di tutti gli allegati necessari va presentata nuovamente.
• Se entrambi gli sposi sono qui residenti e intendono sposarsi a Merano, devono richiedere le pubblicazioni di matrimonio al nostro Comune.
• Se uno/a dei/delle due sposi/e è residente e il matrimonio si terrà a Merano, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste preferibilmente al nostro Comune. D’ufficio le pubblicazioni verranno richieste all’altro Comune di residenza;
• Se gli sposi non sono qui residenti si può richiedere la celebrazione a Merano, previe eseguite pubblicazioni presso il Comune di residenza;
• Se uno/a dei/delle due sposi/e è cittadino/a A.I.R.E. e l’altro/a è qui residente e il matrimonio si terrà a Merano, le pubblicazioni di matrimonio vanno richieste preferibilmente al nostro Comune. D’ufficio le pubblicazioni verranno richieste all’autorità consolare italiana del luogo di residenza;
• Se gli sposi non sono qui residenti ma sono iscritti A.I.R.E., si può richiedere la celebrazione a Merano, previe eseguite pubblicazioni presso l’autorità consolare italiana del luogo di residenza;
• Se gli sposi non sono qui residenti ma sono iscritti A.I.R.E. e vogliono contrarre matrimonio concordatario, devono rivolgersi all’autorità consolare italiana del luogo di residenza. Il Comune di Merano sarà successivamente competente solo per la trascrizione dell’atto di matrimonio.
Le pubblicazioni devono essere sottoscritte alla presenza di entrambi gli sposi (o su delega di uno/a dei/delle due; o da una terza persona che ha ricevuto da questi autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale o da chi esercita la tutela per i/le minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni) e davanti all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza degli sposi: si tratta di una dichiarazione da parte dei futuri sposi sul possesso dei requisiti per contrarre matrimonio (articoli 84-88 del Codice Civile) e sull’assenza di impedimenti da parte dell’Ufficiale di Stato civile.
Se gli sposi o una delle parti non comprendono né la lingua italiana né quella tedesca devono avvalersi di un/un’interprete (munito/a di documento identificativo) sia per le pubblicazioni sia per il matrimonio, al reperimento del/della quale devono provvedere loro stessi.
Costi
1 marca da bollo da € 16,00 (nel caso in cui gli sposi siano entrambi residenti a Merano).
2 marche da bollo, ognuna da € 16,00 (nel caso in cui gli sposi siano residenti in due Comuni diversi).
Unione Civile
Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato civile di un qualunque Comune italiano a loro scelta. Per l’unione civile non è prevista la pubblicazione, entrambe le parti sottoscrivono invece il processo verbale di richiesta di unione civile previa domanda scritta.
I/le cittadini/e stranieri/e devono presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente: il nulla osta deve essere legalizzato e fare esplicito riferimento all’unione tra persone dello stesso sesso e va rilasciato in lingua italiana o tedesca o, se redatto in un'altra lingua, tradotto.
L'Ufficiale dello Stato civile deve poi verificare l'esattezza delle dichiarazioni ricevute e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile. Tali verifiche devono essere effettuate entro 30 giorni dalla redazione del processo verbale. L'unione civile deve essere costituita entro 180 giorni dalla conclusione delle verifiche delle dichiarazioni ricevute. L'unione civile è costituita, nel giorno prescelto, alla presenza di due testimoni maggiorenni e davanti all'Ufficiale dello Stato civile nei luoghi deputati alle celebrazioni. Le celebrazioni a Merano si tengono al mattino dal martedì al venerdì (residenti e non) e di sabato (solo residenti) nella sala comunale o presso il Castello principesco. Il costo varia a seconda del luogo e della residenza: per i/le residenti la sala comunale è ad uso gratuito, il Castello ha un costo di affitto di € 200,00; per i/le non residenti la sala comunale ha un costo di € 300,00 e il Castello di € 600,00.
Costi
1 marca da bollo da € 16,00 (nel caso in cui le parti siano entrambe residenti a Merano).
2 marche da bollo, ognuna da € 16,00 (nel caso in cui le parti siano residenti in due Comuni diversi).
FAQ
Cosa sono le pubblicazioni di matrimonio?
Le pubblicazioni rappresentano la fase del procedimento che precede il matrimonio e hanno la funzione di portare a conoscenza di terzi l'intenzione degli sposi di contrarre matrimonio, consentendo alle persone legittimate di fare eventuale opposizione: lo scopo della pubblicazione è quello di accertare che gli sposi siano in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per contrarre matrimonio.
Le pubblicazioni vengono sottoscritte davanti all’Ufficiale di Stato civile del/i Comune/i di residenza corrente degli sposi e vanno affisse sull’albo pretorio comunale per almeno 8 giorni consecutivi, ai quali si aggiungono altri 3 giorni per eventuale opposizione. La celebrazione del matrimonio può avere luogo solo a partire dal quarto giorno successivo alla fine della pubblicazione e non oltre il 180° giorno.
Per l’unione civile non è prevista la pubblicazione, entrambe le parti sottoscrivono invece il processo verbale di richiesta di unione civile, previa domanda scritta all’Ufficiale di Stato civile di un Comune a loro scelta.
Quanto tempo prima si deve fare richiesta per le pubblicazioni di matrimonio?
La richiesta di pubblicazione va presentata con congruo anticipo rispetto alla data di matrimonio desiderata: a seconda dei casi, fino a un massimo di dieci mesi prima, comunque almeno due prima.
Quando viene fissata la data di matrimonio/unione civile?
La data di matrimonio/unione civile può essere fissata, tenendo conto della disponibilità a calendario e in accordo con l’Ufficiale di Stato civile, quando si fa richiesta di pubblicazione di matrimonio/verbale di unione civile. Viene confermata una volta eseguita con successo la pubblicazione all’albo o, nel caso dell’unione civile, quando le parti sottoscrivono il verbale di volontà di costituzione dell’unione.
Cos’è il nulla osta al matrimonio per il/la cittadino/a straniero/a?
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello/a straniero/a in Italia è il Nulla osta al matrimonio, rilasciato dalla competente autorità del paese d’origine.
In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni/e cittadini/e stranieri/e vigono condizioni diverse. Il Nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza. Può essere rilasciato: dall’autorità consolare straniera in Italia (la firma del/la funzionario/a consolare deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente o il Commissariato del Governo di Bolzano); oppure dall’autorità competente del proprio Paese (il documento deve essere tradotto e legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero).
Il Nulla osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall’autorità estera né da autocertificazione. È inoltre consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul Nulla osta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto della persona.
È possibile organizzare una cerimonia libera o in qualunque luogo si desideri?
No. La celebrazione del matrimonio civile/unione civile valida agli effetti di legge è possibile nelle seguenti sedi:
• nella Casa comunale di Merano davanti all'Ufficiale dello Stato civile;
• presso la Casa comunale di un Comune diverso da quello dove è stata presentata la richiesta di pubblicazione/unione civile (celebrazione del matrimonio/unione civile su delega);
• in un luogo diverso dalla Casa comunale dove si trova la parte impedita a muoversi o in imminente pericolo di vita e quindi nell’impossibilità di recarsi alla Casa comunale (art. 110 Codice Civile);
• all'estero, nei luoghi indicati dalla legislazione del paese straniero.
I luoghi di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili nel Comune di Merano sono: la sala comunale in via Portici 192 e la sala matrimoni presso il Castello principesco in via Galileo Galilei 21 (escluso il periodo di chiusura invernale dall’Epifania alla Pasqua di ogni anno).
Chi celebra il matrimonio/l’unione civile?
Il matrimonio civile e l'unione civile vengono celebrati dall’Ufficiale dello Stato civile, vestito/a in forma ufficiale con la fascia tricolore, che può essere il Sindaco, il/la vicesindaco/a, un/un’assessore/a o un/a consigliere/a comunale, un/a presidente di circoscrizione, il/la segretario/a comunale, un/a dipendente comunale a tempo indeterminato che abbia superato un apposito corso o, anche, un/a cittadino/a italiano/a che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere/a comunale e che venga opportunamente delegato/a dal Sindaco a esercitare tale ruolo.
Tra il/la celebrante e gli sposi/uniti civilmente non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado o in linea collaterale fino al secondo grado.
Quanti testimoni si devono avere?
Due, e sono indispensabili per lo svolgersi della cerimonia pubblica – l’ufficio non mette a disposizione personale per tale ruolo.
Il Codice Civile e le normative in materia di unione civile stabiliscono il numero dei testimoni, ovvero due persone (né di meno né di più) – gli eventuali altri testimoni che gli/le interessati/e desiderano avere al loro fianco avranno solamente un ruolo puramente sentimentale e non potranno firmare nessun atto.
Uniche condizioni per esercitare il ruolo di testimone sono la maggiore età, la capacità di agire e quella di comprendere la lingua italiana o tedesca nella quale si tiene la celebrazione (altrimenti è necessaria la presenza di un/un’interprete). Il/la testimone può essere parente o affine di uno/a o di entrambi i nubendi/uniti civilmente; può essere non residente nel Comune di celebrazione o essere residente all’estero: deve essere comunque munito/a di documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto se cittadino extracomunitario) ed è tenuto/a a sottoscrivere l’atto di matrimonio/unione civile.
Almeno 7 giorni prima della data prevista per la celebrazione gli/le interessati/e dovranno comunicare all’ufficio di Stato civile mediante apposito modulo le generalità dei/delle testimoni e dichiarare il regime patrimoniale.
Quanto dura la cerimonia?
Circa 15 minuti, comprendenti la lettura pubblica dell’atto di matrimonio/unione civile e degli articoli della normativa in vigore riguardanti i diritti e i doveri delle parti, la residenza della famiglia e i doveri verso i figli; seguono lo scambio eventuale delle fedi/promesse di matrimonio e la firma dell’atto da parte dell’Ufficiale di Stato civile celebrante, degli sposi/uniti/e civilmente e dei/delle testimoni.
È consentito arrivare in ritardo il giorno della cerimonia?
No. Per il regolare svolgimento della celebrazione nel giorno previsto gli sposi/le parti e due testimoni maggiorenni muniti/e di documento di riconoscimento in corso di validità devono presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario stabilito in accordo con l’Ufficiale dello Stato civile presso la sala di celebrazione. Poiché trattasi di atto pubblico, la celebrazione deve iniziare con assoluta puntualità: non è tollerato alcun ritardo.
Quali sono le lingue previste?
Le lingue ammesse e riconosciute ufficiali nella pratica di pubblicazione/verbale di unione civile e per la celebrazione del matrimonio/unione civile sono quella italiana e quella tedesca.
Qualora gli sposi/le parti o uno/a dei/delle testimoni non comprendano né la lingua italiana né quella tedesca, è necessaria la presenza di un/un’interprete (munito/a di documento identificativo) che offra traduzione simultanea, al reperimento del/della quale devono provvedere gli/le interessati/e stessi/e, come previsto dagli articoli 16 e 66 del D.P.R. 396/2000.
Cos'è il regime patrimoniale?
Il regime patrimoniale si riferisce alle norme relative all’acquisto e alla gestione dei beni durante il matrimonio/unione civile.
La comunione dei beni è considerato regime patrimoniale legale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte delle parti: tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio/unione civile, né riportata negli estratti.
La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o dagli/dalle uniti/e civilmente: prima del matrimonio/unione civile all’Ufficiale di Stato civile mediante apposito modulo da compilarsi almeno 7 giorni prima della celebrazione, al parroco (matrimonio concordatario) o al ministro di culto (matrimonio culti ammessi); dopo il matrimonio davanti a un notaio. La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio/unione civile e riportata negli estratti di matrimonio/unione civile.
Le fedi sono obbligatorie?
No. Davanti all'Ufficiale dello Stato civile e ai/alle testimoni non vi è alcun obbligo di scambiarsi le fedi nuziali.
Quando si ricevono i certificati?
Al termine della cerimonia di matrimonio civile/unione civile la coppia riceve subito una busta contenente certificati ed estratti di matrimonio/unione civile validi sei mesi (se richiesti, anche in formato plurilingue da far valere nei paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976). In ogni caso, i certificati possono essere sempre richiesti in maniera gratuita allo Stato civile.
È previsto il cambio automatico del cognome dopo il matrimonio?
No. Da un punto di vista strettamente legale ciascuna parte di nazionalità italiana conserva sempre la sua identità ovvero quella registrata all'Anagrafe. Per la legge italiana anche la donna sposata conserva quindi il suo cognome da nubile e con questo deve sempre firmarsi. Vi è solo un modo attraverso il quale eventualmente la moglie può ufficialmente utilizzare il cognome del marito ovvero presentando un’istanza di cambio cognome presso il Commissariato del Governo di Bolzano.
Per il/la partner straniero/a valgono invece le normative vigenti nel paese di appartenenza.
È previsto il cambio cognome legale dopo l’unione civile?
No. La normativa sulle unioni civili prevede una scelta solamente simbolica riguardo al cognome. Le persone che si uniscono civilmente possono, infatti, stabilire di assumere per l’intera durata dell’unione e mediante dichiarazione all’Ufficiale di Stato civile un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi oppure anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
La scelta ha solo un valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno/a continuerà a utilizzare solo con il proprio cognome originario.
Per ulteriori informazioni riguardanti matrimoni/unioni civili presso il Comune di Merano consultare il relativo Disciplinare.
Tutte queste informazioni sono
state elaborate da Sara
La ringraziamo per il suo impegno!